Le date.
- 20 Aprile 2009.La società della famiglia Frontino presenta una richiesta di concessione edilizia per la realizzazione di un centro commerciale nell’area di sua proprietà della ex fiera del sud .
- 21 Maggio 2009. L’ing. Borgione, dirigente del settore urbanistica del Comune ,spedisce alla società una richiesta di integrazione documentale poiché il progetto non risultava compatibile con la destinazione d’uso dell’area .
- 09 Settembre 2009. Il dirigente comunica all’Open land il preavviso di rigetto dell’istanza di concessione.
- 09 Settembre 2009. La società presenta la comunicazione di inizio lavori ,ritenendo formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 2 della L.R. 17/1994 ( alla scadenza dei 120gg. dalla presentazione dell'istanza.
- 28 settembre 2009. Il dirigente comunale rigetta l’istanza di concessione.
- 27 Ottobre 2009. La Open Land chiede al Comune il rilascio di certificazione inerente il presunto silenzio assenso formatosi sulla propria istanza di concessione edilizia.
- 20 Novembre 2009 l’Ing. Borgione viene allontanato dal suo ufficio e sostituito ad interim, per circa un anno, dall'ingegnere Andrea Figura il quale avrebbe negato anch'egli all'Open Land la certificazione di concessione edilizia, assentita in regime di silenzio assenso, invitando alla sospensione dei lavori.
- 30 Novembre 2009 La società impugna al TAR Sicilia il provvedimento di diniego del 28 settembre.
- 30 Novembre 2010. l’ing. Mauro Calafiore, nuovo dirigente nominato dall’ ex sindaco Roberto Visentin , annulla in autotutela il diniego dell’ ing. Borgione e approva,con il parere favorevole dell’avvocatura del Comune, la concessione per l’intervento edilizio . Conseguentemente la ricorrente rinuncia alla richiesta di annullamento del diniego di Borgione ed insiste per l'accoglimento della richiesta risarcitoria del danno patito per il fermo dei lavori dal 10 settembre 2009 al 30 novembre 2010 ,previo accertamento della illegittimità degli atti impugnati.
Primo errore: mancata interruzione dei tempi e formazione del silenzio assenso.
Con la sentenza n. 2323 del 26 settembre 2011 il T.A.R. di Catania (sez. I) ha rigettato in toto il ricorso della Open Land poiché riteneva non formato il silenzio assenso.
Secondo il TAR ,giacchè la richiesta di integrazione documentale fosse stata spedita il giorno successivo al termine ultimo stabilito dalla legge (entro 30gg dalla data di presentazione dell’istanza della ditta), la società avrebbe preso comunque piena conoscenza della richiesta di integrazione documentale nella fase interlocutoria che si colloca nella prima decade di Maggio. Tale richiesta documentale interrompe di fatto, ai sensi della legge Regionale n. 17 del 1994 , il periodo si istruttoria ( 120 gg.).
Invece il CGA di Palermo , organo di secondo grado a cui ha fatto appello l'Open Land, ha ritenuto non efficace l'incontro informale ai fini dell'interruzione dei tempi e ,quindi, ha stabilito che sulla richiesta di concessione si era formato il silenzio assenso.
Secondo errore: il diniego dell'istanza ( origine dell'illegittimità)
Secondo il Giudice l'atto illegittimo è il mancato riconoscimento della formazione del silenzio assenso. Il provvedimento di diniego non può essere adottato dopo che, ai sensi dell'art. 2, L.R. 17/1994, si è formato il silenzio-assenso sulla medesima istanza.
Terzo errore ( di strategia): anziché annullare il silenzio assenso il Comune ha legittimato la concessione.
Nella sentenza del CGA si legge che, comunque, il Comune avrebbe potuto annullare la concessione tacitamente assentita poiché l’istanza dell’open Land non poteva essere accolta dall’ufficio tecnico per incompatibilità con il piano regolatore generale. Nella fattispecie il procedimento di annullamento della concessione è relativamente semplice, contrariamente a quanto sostenuto dall’avvocatura del Comune che ha , invece, suggerito al nuovo dirigente l’annullamento in autotutela del provvedimento di diniego e l’accoglimento dell’istanza della società.
I danni
La Open Land ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dal blocco dei lavori dal 10.10.2009 al 30.11.2010. Il CGA ha accolto la richiesta della difesa del Comune di valutare il danno limitatamente al periodo 10.10.2009-26.2.2010 poiché in tale data si colloca la nota con la quale la Soprintendenza ordinò la sospensione dei lavori in corso, per mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite con la precedente nota n. 19418 del 2009.
Quindi il comune dovrà risarcire la società degli oneri sostenuti per la riprogettazione o adeguamento del progetto iniziale, ovvero:
- per un importo pari agli incarichi professionali di progettazione che la società dimostrerà di aver conferito a seguito del tardivo rilascio della concessione;
- per le penali che l’impresa, in base alle obbligazioni contrattuali assunte, ha pagato o che sarà tenuta a pagare alla ditte costruttrici in conseguenza del ritardato inizio dei lavori;
- per il danno derivante dall’aumento dei costi di costruzione nel periodo considerato;
- per il danno del lucro cessante, per la mancata percezione – nel periodo di cui sopra-dei canoni di locazione degli esercizi commerciali e delle relative somme per oneri condominiali;
- per il danno emergente derivante alla società dalla perdita di finanziamenti bancari, revocati o negati a seguito del ritardato rilascio della concessione.
L’ultima data da appuntare è il 18 Giugno 2015. Il giorno in cui il CGA ratificherà la quantificazione del danno calcolato dal perito .
Conclusioni:
La Open Land ha acquisito una concessione che non poteva essere mai concessa in quanto la destinazione fieristica non consente la realizzazione di un centro commerciale. Per il fermo illegittimo dei lavori gli spetta un risarcimento di 20 mln di Euro a fronte di un costo iniziale dell'opera di 9 mln di Euro. Il Comune dovrà, probabilmente, dichiarare lo stato di predissesto.
www.alessandroacquaviva.it

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