Bozza Regolamento P.M.

CITTA’  DI   SIRACUSA
 (BOZZA CONTENENTE LE MODIFICHE PROPOSTE CON GLI EMENDAMENTI DEL CONSIGLIERE ACQUAVIVA ALESSANDRO)
Regolamento Comunale
di Polizia Urbana
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1  Finalità e ambito di applicazione…………………………………..…………….…….  pag.    3
TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO
Capo I - Sicurezza urbana e pubblica incolumità.
Art. 2 Sicurezza urbana e pubblica incolumità……………………………………………….   pag.    4
Art. 3 Atti e comportamenti contrari alla pubblica decenza………………………………….   pag.    4
Art. 4 Intralcio alla pubblica viabilità ed alterazione del decoro urbano…………………….   pag.    5
Art. 5 Misure a tutela del decoro urbano di particolari luoghi della città…..………….…….   pag.    5
Art. 6 Incuria, degrado ed occupazione abusiva di immobili e terreni………………………   pag.    6
Art. 7 Atti di imbrattamento o danneggiamento…………………………………….…….….                  pag.    6 
Art. 8 Uso di mezzi recanti molestia………………………...………………………….……   pag.    7
Art. 9 Oggetti sospesi, liquidi e polveri……………………..…………………………..……  pag.    7
Capo II - Convivenza civile e pubblico decoro.
Art.10 Convivenza civile e pubblico decoro…………………………….…………..……….   pag.    7
Art.11 Comportamenti contrari al decoro……………………………………………………   pag.    7
Art.12 Attività proibite e uso del suolo pubblico…………………………………………….  pag.    7
Art.13 Giochi in luogo pubblico………………...……………………………………………  pag.    8
Art.14 Conduzione di animali in aree pubbliche o di pubblico passaggio………………..….   pag.    8

Art.15 Aree verdi…………………………..…………………………………         pag.    8
TITOLO III - PROCEDURA RELATIVA ALLE SANZIONI
Art. 16  Procedura per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie………...…..     pag.   9
TITOLO IV - NORME FINALI
Art. 17 Abrogazioni e disposizioni finali…………………………………………………….    pag.   9
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
 Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell’ordinamento e delle norme di legge nonché dello Statuto del Comune di Siracusa, l’insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, intervenendo sui comportamenti che possano arrecare danni o pregiudizi alle persone od ai beni e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la sicurezza urbana e la pubblica incolumità, disciplinando la convivenza civile ed il decoro cittadino. Tali funzioni sono attribuite al Comune  dal comma 2 dell’articolo 158 del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998.
2. Per funzione di polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. 
3. Il presente regolamento, per i fini di cui ai commi 1 e 2, detta norme in materia di:
a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
b) convivenza civile e pubblico decoro;
4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale ed è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio.
5.  Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine “regolamento” senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente “Regolamento di Polizia Urbana”.
6. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui al presente articolo:
a) per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
b) per convivenza civile e pubblico decoro si intendono  tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
7. Il Sindaco, a mezzo della struttura organizzativa comunale competente, a prescindere dall’eventuale avvio, in presenza dei presupposti normativi, di formali accertamenti in ordine a ipotetiche violazioni, può convocare chi sembri coinvolto nel dare origine ad atti potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la pubblica incolumità, la convivenza civile e il pubblico decoro e renderlo edotto delle turbative lamentate, invitandolo a mantenere una condotta conforme alle norme del presente regolamento. Dell’invito viene redatto sommario processo verbale utilizzabile agli atti d’ufficio.  
TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO
Capo I - Sicurezza urbana e pubblica incolumità
Art. 2 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità. 
1. Ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l’eliminazione dei fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, nonché la prevenzione della criminalità in particolare di tipo predatorio.
2. Il presente regolamento, pertanto, ai sensi del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n.14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza urbana”, interviene per prevenire e contrastare:
a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai precedenti punti a) e b);  
d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
e) i comportamenti che possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi, quali ad esempio la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto.
Art. 3 – Atti e comportamenti contrari alla pubblica decenza.
1. E’ vietato in luogo pubblico, aperto al pubblico od esposto al pubblico:
a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi preposti;
b) compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo;
c) esercitare la domanda o l’offerta di prestazioni sessuali a pagamento, attività desumibile da stazionamento con atteggiamenti tesi all’adescamento ovvero con abbigliamento e atteggiamento non rispondente ai canoni della pubblica decenza.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lettere a) e b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00.
3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 lettera c) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 150,00 ad €. 450,00.
Art. 4 – Intralcio alla pubblica viabilità ed alterazione del decoro urbano.

1. Nelle aree pubbliche ovvero in quelle comunque destinate alla circolazione ed al pubblico passaggio sono vietati comportamenti pericolosi o molesti nei confronti degli altri utenti ed in particolare:
a)- è vietato sedersi o sdraiarsi per terra e quindi impedire la piena fruizione delle aree medesime e la libera circolazione;
b)- è vietato chiedere l’elemosina;
c)- è vietato vendere merci o dare servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti dei veicoli;
d)- è vietato offrirsi quale addetto alla regolamentazione della sosta o quale incaricato della custodia dei veicoli dietro il pagamento di un compenso anche a titolo di offerta volontaria (c.d. “parcheggiatore abusivo”). 
e)- in ogni caso è vietata l’attività di chi mendica simulando infermità o sfruttando minori e in modo comunque vessatorio;
f)- è vietato utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 ad €. 500,00 e gli oggetti utilizzati o gli animali sfruttati possono essere sequestrati ai fini di confisca.
Art. 5 – Misure a tutela del decoro urbano di particolari luoghi della città.
1. Ai fini dell’applicazione di particolari divieti, sanzioni e misure a tutela del decoro urbano e dell’accessibilità e fruizione da parte delle persone, considerato che la città di Siracusa vanta sia un patrimonio culturale ed artistico di elevata importanza, caratterizzato anche da eventi di richiamo internazionale, nonché la presenza sul territorio urbano di numerose aree adibite a verde pubblico, per le quali è opportuno incrementare le misure a tutela del decoro in relazione all’intensa frequentazione delle stesse, sono di seguito individuati specificatamente dall’Amministrazione Comunale gli ulteriori luoghi e siti di interesse nei quali, per gli atti ed i comportamenti vietati di cui all’Art.6 di cui i punti d,e, dell’art. 4 del presente regolamento, si applicano le sanzioni i provvedimenti previsti dell’art.9 comma 3 del D.L. 20 febbraio 2017 n° 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48:
a) Le sottoelencate aree urbane, in considerazione del notevole valore, della grande rilevanza di carattere storico, architettonico, artistico, archeologico, di particolare pregio ambientale ed interessate da consistenti flussi turistici:
- Parco Archeologico della Neapolis delimitato dalle vie di seguito indicate: via Ettore Romagnoli, via Francesco Saverio Cavallari, viale Paolo Orsi, via Giuseppe Agnello, largo Enrico Mauceri, via Giulio Emanuele Rizzo, via Necropoli Grotticelle, viale Teracati, via Augusto e piazzale Teatro Greco.
- Centro Storico di Ortigia a partire dai ponti Santa Lucia e Umbertino.
- Vie di accesso o a servizio del centro storico di Ortigia: via del Porto Grande, Largo Gaetano Arezzo della Targia, parcheggio Molo Sant’Antonio, via Bengasi, via Tripoli, via Malta, corso Umberto I, piazzale 4 Novembre, Riva della Darsena, via Luigi Greco Cassia, Riva Forte Gallo, via Eritrea, viale Montedoro e traverse.
- Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi” viale Teocrito e via Augusto Von Platen;
- Santuario della Madonna delle Lacrime delimitato dalle vie di seguito indicate: via del Santuario, viale Teocrito, viale Luigi Cadorna, via Sofocle, piazza della Vittoria e via Testaferrata;
- Chiesa e Catacombe di San Giovanni delimitato dalle vie di seguito indicate: via San Giovanni alle Catacombe e via San Sebastiano;
- Chiesa di Santa Lucia extra moenia, Catacombe di Santa Lucia e Basilica di Santa Lucia al Sepolcro: piazza Santa Lucia;
- Area denominata “Piazza Adda” delimitata dalle vie di seguito indicate: via Adige, via Adda, via Tagliamento e via Tevere.
- “Cimitero Monumentale” e “Cimitero del Commonwealth” di Siracusa viale Ermocrate tratto antistante le predette necropoli. 
- Zona Balneare “Costa del Sole” e “Arenella” tutta l’area a est (lato mare) rispetto a traversa Renella, nel tratto tra via Tahiti e la spiaggia dell’Arenella.
- Zona Balneare di “Fontane Bianche” tutta l’area a est (lato mare) rispetto al viale dei Lidi, nel tratto compreso tra via delle Costellazioni e via Alassio, ed inoltre l’area di parcheggio di via Tersicore.
-  Zone Balneari;
b) aree mercatali e zone limitrofe;
c) complessi museali, aree prospicienti gli edifici monumentali e di valore storico architettonico;
d) scuole, plessi scolastici e sedi universitarie (entro 100 metri dagli ingressi);
e) parchi urbani e aree verdi, pubbliche o private aperte al pubblico. 
 2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 ad €. 500,00. Contestualmente all’accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all’art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017 n° 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, l’allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. 
Art. 6 – Incuria, degrado ed occupazione abusiva di immobili e terreni.
1. I proprietari, ovvero i detentori a qualsiasi titolo con obblighi di custodia, hanno l’obbligo di mantenere in condizioni decorose gli edifici, i fabbricati, come pure  terreni, parchi e giardini privati. Essi debbono adottare tutti gli accorgimenti idonei, quali recinzioni o chiusura di varchi tramite muratura ed altri artifici, atti ad impedire o rendere, quantomeno, difficoltosa ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono, inoltre, curare la pulizia di terreni, cortili, giardini privati e simili, provvedendo al regolare sfalcio dell’erba ed alla potatura delle piante assicurando la rimozione di eventuali rifiuti accumulatisi su tetti, cornicioni ed altre parti pendenti di eventuale vegetazione pendente sulla strada pubblica o di uso pubblico , provvedendo al loro corretto conferimento in conformità alle norme vigenti in materia.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 ad €. 300,00.
Art. 7 -  Atti di imbrattamento e danneggiamento.
1. E’ vietato danneggiare, insudiciare o comunque deteriorare edifici pubblici o privati nonché parti o pertinenze degli stessi, ovvero strade, marciapiedi e piazzali come pure la segnaletica stradale ed elementi di arredo urbano quali panchine, raccoglitori di rifiuti, portabiciclette e simili.
2. Su tutti gli immobili sia pubblici che privati nonché sui monumenti, sulle strade e loro pertinenze, sulla segnaletica stradale e su qualunque arredo urbano è vietato disegnare, apporre scritte o simboli con pennarelli, vernici o altri materiali in grado di fissarsi, anche se non permanentemente.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 ad €. 250,00 e gli oggetti utilizzati possono essere sequestrati ai fini di confisca.
Art. 8 – Uso di mezzi recanti molestia.
1. E’ vietato nell’esercizio di qualsiasi attività, anche se lavorativa, produrre fumi ed altre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.
2. La cottura di alimenti all’aperto deve avvenire adottando le necessarie cautele affinché i fumi o altre esalazioni non si  propaghino verso luoghi pubblici o privati.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 ad €. 250,00.
Art. 9 - Oggetti sospesi, liquidi e polveri
1. E’ vietato collocare oggetti sospesi quali vasi, fioriere e simili, privi di adeguati fissaggi atti ad evitare la caduta accidentale e garantire la sicurezza delle persone.
2. E’ vietato produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi ovvero provocare l’emissione di polveri o di altro materiale, anche scuotendo tappeti, tovaglie e simili, in modo tale da arrecare molestia ad altri oppure da insudiciare la pubblica via o le aree di uso pubblico.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 ad €. 250,00.
Capo II Convivenza civile e pubblico decoro.
Art. 10 - Convivenza civile e pubblico decoro.
1. Il presente regolamento garantisce la civile convivenza salvaguardando le condizioni di ordinata vivibilità e tutelando la pulizia ed il decoro delle aree pubbliche o di uso pubblico e, più in generale, dell’intero territorio comunale.
Art. 11 - Comportamenti contrari al decoro.
1. E’ vietato compromettere in qualsiasi modo la pulizia od  il decoro di edifici ed abitazioni, anche se di proprietà, ovvero di qualsiasi area o spazio, siano essi pubblici o privati; in particolare, è vietato abbandonare oggetti sul suolo pubblico o nelle altrui proprietà, gettare, disperdere o depositare cartacce, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altra cosa seppure di piccolo volume.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 ad €. 250,00.
Art. 12 - Attività proibite e uso del suolo pubblico.
1. Sul suolo pubblico, area pubblica o adibita all’uso pubblico sono vietate attività di pulizia, lavaggio, manutenzione o riparazione di veicoli, utensili, attrezzi od altri oggetti. 
2. Al di fuori degli spazi autorizzati, sono vietate le occupazioni aventi carattere di permanenza di strade od aree pubbliche o di uso pubblico provocate dal rimessaggio, ovvero dal deposito nel periodo in cui non vengono utilizzati, di camper, roulotte, barche e carrelli nautici, o altri veicoli. 
3. Al di fuori degli spazi autorizzati, è inoltre vietata qualsiasi attività assimilabile a campeggio, vale a dire occupazione di spazi ed aree pubbliche effettuata tramite parcheggio e stazionamento prolungato di veicoli adibiti a dimora occasionale, posizionamento in loro prossimità di sedie e tavoli.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 ad €. 500,00 e gli oggetti utilizzati devono essere rimossi a cura e spese dei contravventori.
Art. 13 - Giochi in luogo pubblico.
1. Su suolo pubblico od area pubblica o di pubblico uso, salvo particolari autorizzazioni rilasciate in occasione di feste, sagre, manifestazioni ed altri eventi, ovvero per pratica assimilabile a quella sportiva, sono vietati giochi ed attività che possono arrecare intralcio o disturbo alla collettività.
2. Sono, inoltre, vietati tutti i giochi e le scommesse assimilabili a quelli di azzardo come pure giochi e scommesse che richiedono particolari abilità nei partecipanti o negli esecutori ed offrono in posta  o scommessa denaro od altra utilità.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 ad €. 250,00 e gli oggetti utilizzati, come pure quelli costituenti premio o posta del gioco, possono essere sequestrati ai fini di confisca.
Art. 14 - Conduzione di animali in aree pubbliche o di pubblico passaggio.
1. La conduzione o l’accompagnamento di qualsiasi specie di animale in area pubblica, in area di pubblico uso o area demaniale di uso pubblico, deve avvenire utilizzando idonei strumenti tali da garantirne il controllo diretto da parte del proprietario o del detentore a qualsiasi titolo con obblighi di custodia, quali guinzagli, briglie e simili e, in caso di necessità, anche di ulteriori dispositivi, quali museruole ed assimilabili, atti ad assicurare in modo certo l’inoffensività dell’animale nei confronti dei cittadini.
2. Deve essere, inoltre, garantita, la nettezza degli spazi percorsi provvedendo alla raccolta ed al relativo smaltimento conforme, delle deiezioni o di altre evacuazioni prodotte dall’animale, curando la tempestiva pulizia dell’area insudiciata. 
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 ad €. 250,00.
Art. 15 - Aree verdi.
1. Nei giardini, parchi e nelle aree verdi pubbliche è vietato cogliere i fiori dalle aiuole, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante o alle siepi.
2. E’ vietato entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata al pubblico passaggio e segnalata da apposita tabellazione; è, inoltre, vietato transitare o sostare con veicoli a motore se privi di autorizzazione.
3. Fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, è vietato allestire tavoli, panche o altre attrezzature per consumare alimenti, organizzare feste ed eventi, accendere fuochi o bracieri come pure accamparsi od utilizzare panchine ed altri elementi di arredo in maniera non adeguata per sdraiarsi o coricarsi.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 ad €. 200,00.
TITOLO III PROCEDURA RELATIVA ALLE SANZIONI
Art. 16 - Procedura per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.  
1. Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi di cui al presente Regolamento sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale di Siracusa. 
2. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267  le violazioni alle norme del presente regolamento sono assoggettate alle sanzioni da esso previste secondo la procedura di cui alla Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni. In particolare la sanzione amministrativa pecuniaria è graduata nel rispetto dei limiti edittali previsti, tenuto conto della gravità della violazione, ed è ammesso, ai sensi dell’articolo 16 della L. 689/81, il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo edittale previsto. 
3. Quando una violazione del regolamento sia riferita anche a comportamenti sanzionati da norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche la lesione di un bene giuridico diverso rispetto a quello tutelato dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione prevista dalla norma regolamentare.
4. In caso di ricorso e relativo rigetto dell’opposizione, ai sensi dell’art. 18 della L. 689/81, l’organo competente a decidere, nel motivare le ragioni della decisione ridetermina la sanzione, in base al predetto principio di commisurazione della gravità del fatto, entro i limiti edittali stabiliti per la violazione.  
5. Qualora la violazione sia connessa con l’esercizio di un’attività soggetta ad autorizzazione od atto equipollente trovano applicazione le disposizioni del TULPS e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Ai sensi dell’articolo 20 della legge sulla depenalizzazione 689 del 1981 le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione possono essere confiscate così come è sempre obbligatoria la confisca delle cose che ne costituiscono il prodotto se appartengono all’autore della violazione. 
7. Gli oggetti passibili di confisca vengono sottoposti a sequestro come previsto dall’articolo 19 della L. 689/81.
TITOLO IV NORME FINALI
Art. 17 - Abrogazioni e disposizioni finali.
1. Sono abrogati il precedente Regolamento di Polizia Urbana ed ogni altra norma che, contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all’entrata in vigore del presente regolamento, sia in contrasto con lo stesso.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 60° giorno successivo alla scadenza della pubblicazione all’Albo Pretorio.


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