CITTA’ DI
SIRACUSA
(BOZZA CONTENENTE LE MODIFICHE PROPOSTE CON GLI EMENDAMENTI DEL CONSIGLIERE ACQUAVIVA ALESSANDRO)
Regolamento
Comunale
di
Polizia Urbana
INDICE
TITOLO
I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 Finalità e ambito di
applicazione…………………………………..…………….……. pag. 3
TITOLO II - NORME DI
COMPORTAMENTO
Capo
I - Sicurezza urbana e pubblica incolumità.
Art. 2 Sicurezza urbana e
pubblica incolumità………………………………………………. pag. 4
Art. 3 Atti e comportamenti
contrari alla pubblica decenza…………………………………. pag.
4
Art. 4 Intralcio alla
pubblica viabilità ed alterazione del decoro urbano……………………. pag.
5
Art. 5 Misure a tutela
del decoro urbano di particolari luoghi della città…..………….……. pag.
5
Art. 6 Incuria, degrado
ed occupazione abusiva di immobili e terreni……………………… pag. 6
Art. 7 Atti di imbrattamento o
danneggiamento…………………………………….…….…. pag. 6
Art. 8 Uso di mezzi recanti
molestia………………………...………………………….…… pag. 7
Art. 9 Oggetti sospesi, liquidi e
polveri……………………..…………………………..…… pag. 7
Capo
II - Convivenza civile e pubblico decoro.
Art.10 Convivenza civile e
pubblico decoro…………………………….…………..………. pag. 7
Art.11 Comportamenti contrari al
decoro…………………………………………………… pag. 7
Art.12 Attività proibite e uso
del suolo pubblico……………………………………………. pag. 7
Art.13 Giochi in luogo
pubblico………………...…………………………………………… pag. 8
Art.14 Conduzione di
animali in aree pubbliche o di pubblico passaggio………………..…. pag.
8
Art.15 Aree verdi…………………………..………………………………… pag. 8
Art.15 Aree verdi…………………………..………………………………… pag. 8
TITOLO III - PROCEDURA RELATIVA
ALLE SANZIONI
Art. 16 Procedura per l’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie………...….. pag. 9
TITOLO IV - NORME FINALI
Art. 17 Abrogazioni e
disposizioni finali……………………………………………………. pag. 9
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1 – Finalità e ambito di applicazione.
1. Il presente
regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali
dell’ordinamento e delle norme di legge nonché dello Statuto del Comune di
Siracusa, l’insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile
convivenza, intervenendo sui comportamenti che possano arrecare danni o
pregiudizi alle persone od ai beni e regolando il comportamento e le attività
dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la
sicurezza urbana e la pubblica incolumità, disciplinando la convivenza civile
ed il decoro cittadino. Tali funzioni sono attribuite al Comune dal comma 2 dell’articolo 158 del Decreto
Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998.
2. Per funzione di
polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette ad
evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed
alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali
vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti
locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi
tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
3.
Il presente regolamento, per i fini di cui ai commi 1 e 2, detta norme in
materia di:
a)
sicurezza urbana e pubblica incolumità;
b) convivenza
civile e pubblico decoro;
4. Il presente
regolamento si applica su tutto il territorio comunale ed è efficace in tutti
gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di
pubblico passaggio.
5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il
termine “regolamento” senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il
presente “Regolamento di Polizia Urbana”.
6. Ai fini del
perseguimento degli scopi di cui al presente articolo:
a)
per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per
sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a
difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che
regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri
urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
b) per convivenza
civile e pubblico decoro si intendono
tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso
vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento
delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme
degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente
accettate;
7. Il Sindaco, a
mezzo della struttura organizzativa comunale competente, a prescindere
dall’eventuale avvio, in presenza dei presupposti normativi, di formali
accertamenti in ordine a ipotetiche violazioni, può convocare chi sembri
coinvolto nel dare origine ad atti potenzialmente pregiudizievoli per la
sicurezza urbana, la pubblica incolumità, la convivenza civile e il pubblico
decoro e renderlo edotto delle turbative lamentate, invitandolo a mantenere una
condotta conforme alle norme del presente regolamento. Dell’invito viene
redatto sommario processo verbale utilizzabile agli atti d’ufficio.
TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO
Capo
I - Sicurezza urbana e pubblica incolumità
Art. 2 – Sicurezza
urbana e pubblica incolumità.
1. Ai sensi
dell'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive
modificazioni, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della
popolazione e per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla
vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di
riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l’eliminazione
dei fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, nonché la prevenzione
della criminalità in particolare di tipo predatorio.
2.
Il presente regolamento, pertanto, ai sensi del Decreto Legge 20 febbraio 2017
n.14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni
urgenti in materia di sicurezza urbana”, interviene per prevenire e
contrastare:
a)
le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di
fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della
prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di
violenza legati anche all'abuso di alcool;
b)
le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento del
patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano
lo scadimento della qualità urbana;
c)
l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le
situazioni indicate ai precedenti punti a) e b);
d)
le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che
alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di
illecita occupazione di suolo pubblico;
e) i comportamenti
che possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si
manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici
o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso
l'accesso ad essi, quali ad esempio la prostituzione su strada o
l'accattonaggio molesto.
Art. 3 – Atti e
comportamenti contrari alla pubblica decenza.
1.
E’ vietato in luogo pubblico, aperto al pubblico od esposto al pubblico:
a)
compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le
esigenze fisiologiche fuori dai luoghi preposti;
b)
compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo;
c) esercitare la
domanda o l’offerta di prestazioni sessuali a pagamento, attività desumibile da
stazionamento con atteggiamenti tesi all’adescamento ovvero con abbigliamento e
atteggiamento non rispondente ai canoni della pubblica decenza.
2. Chiunque viola
le disposizioni di cui al comma 1 lettere a) e b) è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00.
3. Chiunque viola
le disposizioni del comma 1 lettera c) è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da €. 150,00 ad €. 450,00.
Art. 4 – Intralcio
alla pubblica viabilità ed alterazione del decoro urbano.
1.
Nelle aree pubbliche ovvero in quelle comunque destinate alla circolazione ed
al pubblico passaggio sono vietati comportamenti pericolosi o molesti nei
confronti degli altri utenti ed in particolare:
a)- è
vietato sedersi o sdraiarsi per terra e quindi impedire la piena fruizione
delle aree medesime e la libera circolazione;
b)- è
vietato chiedere l’elemosina;
d)- è vietato offrirsi quale
addetto alla regolamentazione della sosta o quale incaricato della custodia dei
veicoli dietro il pagamento di un compenso anche a titolo di offerta volontaria
(c.d. “parcheggiatore abusivo”).
e)- in ogni caso è vietata
l’attività di chi mendica simulando infermità o sfruttando minori e in modo
comunque vessatorio;
f)- è vietato utilizzare animali di
qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Chiunque viola
le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da €. 100,00 ad €. 500,00 e gli oggetti utilizzati o
gli animali sfruttati possono essere sequestrati ai fini di confisca.
Art. 5 – Misure a
tutela del decoro urbano di particolari luoghi della città.
1.
Ai fini dell’applicazione di particolari divieti, sanzioni e misure a tutela
del decoro urbano e dell’accessibilità e fruizione da parte delle persone,
considerato che la città di Siracusa vanta sia un patrimonio culturale ed
artistico di elevata importanza, caratterizzato anche da eventi di richiamo
internazionale, nonché la presenza sul territorio urbano di numerose aree
adibite a verde pubblico, per le quali è opportuno incrementare le misure a
tutela del decoro in relazione all’intensa frequentazione delle stesse, sono di
seguito individuati specificatamente dall’Amministrazione Comunale gli
ulteriori luoghi e siti di interesse nei quali, per gli atti ed i comportamenti
vietati di cui all’Art.6 di cui i punti d,e, dell’art. 4 del presente
regolamento, si applicano le sanzioni i provvedimenti previsti dell’art.9 comma
3 del D.L. 20 febbraio 2017 n° 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n.
48:
a)
Le sottoelencate aree urbane, in considerazione del notevole valore, della
grande rilevanza di carattere storico, architettonico, artistico, archeologico,
di particolare pregio ambientale ed interessate da consistenti flussi
turistici:
-
Parco Archeologico della Neapolis
delimitato dalle vie di seguito indicate: via Ettore Romagnoli, via Francesco
Saverio Cavallari, viale Paolo Orsi, via Giuseppe Agnello, largo Enrico
Mauceri, via Giulio Emanuele Rizzo, via Necropoli Grotticelle, viale Teracati,
via Augusto e piazzale Teatro Greco.
-
Centro Storico di Ortigia a
partire dai ponti Santa Lucia e Umbertino.
-
Vie di accesso o a servizio del
centro storico di Ortigia: via del Porto Grande, Largo Gaetano Arezzo
della Targia, parcheggio Molo Sant’Antonio, via Bengasi, via Tripoli, via
Malta, corso Umberto I, piazzale 4 Novembre, Riva della Darsena, via Luigi
Greco Cassia, Riva Forte Gallo, via Eritrea, viale Montedoro e traverse.
-
Museo Archeologico Regionale “Paolo
Orsi” viale Teocrito e via Augusto Von Platen;
-
Santuario della Madonna delle Lacrime
delimitato dalle vie di seguito indicate: via del Santuario, viale Teocrito,
viale Luigi Cadorna, via Sofocle, piazza della Vittoria e via Testaferrata;
-
Chiesa e Catacombe di San Giovanni
delimitato dalle vie di seguito indicate: via San Giovanni alle Catacombe e via
San Sebastiano;
- Chiesa di Santa Lucia extra
moenia, Catacombe di Santa Lucia e Basilica di Santa Lucia al Sepolcro: piazza Santa Lucia;
- Area denominata “Piazza
Adda”
delimitata dalle vie di seguito indicate: via Adige, via Adda, via Tagliamento
e via Tevere.
-
“Cimitero Monumentale” e “Cimitero
del Commonwealth” di Siracusa viale Ermocrate tratto antistante le
predette necropoli.
- Zone Balneari;
b)
aree mercatali e zone limitrofe;
c)
complessi museali, aree prospicienti gli edifici monumentali e di valore
storico architettonico;
d)
scuole, plessi scolastici e sedi universitarie (entro 100 metri dagli
ingressi);
e) parchi urbani e
aree verdi, pubbliche o private aperte al pubblico.
2. Chiunque viola le disposizioni
del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da €. 100,00 ad €. 500,00. Contestualmente all’accertamento della
condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le
modalità di cui all’art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017 n° 14, convertito nella
legge 18 aprile 2017, n. 48, l’allontanamento dal luogo in cui è stato commesso
il fatto.
Art. 6 – Incuria,
degrado ed occupazione abusiva di immobili e terreni.
1. I proprietari,
ovvero i detentori a qualsiasi titolo con obblighi di custodia, hanno l’obbligo
di mantenere in condizioni decorose gli edifici, i fabbricati, come pure terreni, parchi e giardini privati. Essi
debbono adottare tutti gli accorgimenti idonei, quali recinzioni o chiusura di
varchi tramite muratura ed altri artifici, atti ad impedire o rendere,
quantomeno, difficoltosa ogni forma di invasione ed occupazione da parte di
terzi.
2. I soggetti di
cui al comma 1 devono, inoltre, curare la pulizia di terreni, cortili, giardini
privati e simili, provvedendo al regolare sfalcio dell’erba ed alla potatura
delle piante assicurando la rimozione di eventuali rifiuti accumulatisi su
tetti, cornicioni ed altre parti pendenti di eventuale
vegetazione pendente sulla strada pubblica o di uso pubblico , provvedendo
al loro corretto conferimento in conformità alle norme vigenti in materia.
3. Chiunque viola
le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da €. 100,00 ad €. 300,00.
Art. 7 - Atti di imbrattamento e danneggiamento.
1. E’ vietato
danneggiare, insudiciare o comunque deteriorare edifici pubblici o privati
nonché parti o pertinenze degli stessi, ovvero strade, marciapiedi e piazzali
come pure la segnaletica stradale ed elementi di arredo urbano quali panchine,
raccoglitori di rifiuti, portabiciclette e simili.
2. Su tutti gli
immobili sia pubblici che privati nonché sui monumenti, sulle strade e loro
pertinenze, sulla segnaletica stradale e su qualunque arredo urbano è vietato
disegnare, apporre scritte o simboli con pennarelli, vernici o altri materiali
in grado di fissarsi, anche se non permanentemente.
3. Chiunque viola
le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da €. 100,00 ad €. 250,00 e gli oggetti utilizzati
possono essere sequestrati ai fini di confisca.
Art. 8 – Uso di
mezzi recanti molestia.
1. E’ vietato
nell’esercizio di qualsiasi attività, anche se lavorativa, produrre fumi ed
altre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.
2. La cottura di
alimenti all’aperto deve avvenire adottando le necessarie cautele affinché i
fumi o altre esalazioni non si
propaghino verso luoghi pubblici o privati.
3. Chiunque viola
le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da €. 100,00 ad €. 250,00.
Art. 9 - Oggetti
sospesi, liquidi e polveri
1. E’ vietato
collocare oggetti sospesi quali vasi, fioriere e simili, privi di adeguati
fissaggi atti ad evitare la caduta accidentale e garantire la sicurezza delle
persone.
2. E’ vietato
produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi ovvero provocare l’emissione
di polveri o di altro materiale, anche scuotendo tappeti, tovaglie e simili, in
modo tale da arrecare molestia ad altri oppure da insudiciare la pubblica via o
le aree di uso pubblico.
3. Chiunque viola
le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da €. 100,00 ad €. 250,00.
Capo II Convivenza civile e
pubblico decoro.
Art. 10 -
Convivenza civile e pubblico decoro.
1. Il presente
regolamento garantisce la civile convivenza salvaguardando le condizioni di
ordinata vivibilità e tutelando la pulizia ed il decoro delle aree pubbliche o
di uso pubblico e, più in generale, dell’intero territorio comunale.
Art. 11 -
Comportamenti contrari al decoro.
1. E’ vietato
compromettere in qualsiasi modo la pulizia od
il decoro di edifici ed abitazioni, anche se di proprietà, ovvero di
qualsiasi area o spazio, siano essi pubblici o privati; in particolare, è
vietato abbandonare oggetti sul suolo pubblico o nelle altrui proprietà,
gettare, disperdere o depositare cartacce, bottiglie, lattine, involucri,
mozziconi di sigarette e qualsiasi altra cosa seppure di piccolo volume.
2. Chiunque viola
le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da €. 100,00 ad €. 250,00.
Art. 12 - Attività
proibite e uso del suolo pubblico.
1. Sul suolo
pubblico, area pubblica o adibita all’uso pubblico sono vietate attività di
pulizia, lavaggio, manutenzione o riparazione di veicoli, utensili, attrezzi od
altri oggetti.
2. Al di fuori
degli spazi autorizzati, sono vietate le occupazioni aventi carattere di
permanenza di strade od aree pubbliche o di uso pubblico provocate dal
rimessaggio, ovvero dal deposito nel periodo in cui non vengono utilizzati, di
camper, roulotte, barche e carrelli nautici, o altri veicoli.
3. Al di fuori
degli spazi autorizzati, è inoltre vietata qualsiasi attività assimilabile a
campeggio, vale a dire occupazione di spazi ed aree pubbliche effettuata
tramite parcheggio e stazionamento prolungato di veicoli adibiti a dimora
occasionale, posizionamento in loro prossimità di sedie e tavoli.
4. Chiunque viola
le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da €. 100,00 ad €. 500,00 e gli oggetti utilizzati
devono essere rimossi a cura e spese dei contravventori.
Art. 13 - Giochi in
luogo pubblico.
1. Su suolo
pubblico od area pubblica o di pubblico uso, salvo particolari autorizzazioni
rilasciate in occasione di feste, sagre, manifestazioni ed altri eventi, ovvero
per pratica assimilabile a quella sportiva, sono vietati giochi ed attività che
possono arrecare intralcio o disturbo alla collettività.
2. Sono, inoltre,
vietati tutti i giochi e le scommesse assimilabili a quelli di azzardo come
pure giochi e scommesse che richiedono particolari abilità nei partecipanti o
negli esecutori ed offrono in posta o
scommessa denaro od altra utilità.
3. Chiunque viola
le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da €. 100,00 ad €. 250,00 e gli oggetti utilizzati,
come pure quelli costituenti premio o posta del gioco, possono essere
sequestrati ai fini di confisca.
Art. 14 -
Conduzione di animali in aree pubbliche o di pubblico passaggio.
1. La conduzione o
l’accompagnamento di qualsiasi specie di animale in area pubblica, in area di pubblico uso o area
demaniale di uso pubblico, deve avvenire utilizzando idonei strumenti tali
da garantirne il controllo diretto da parte del proprietario o del detentore a
qualsiasi titolo con obblighi di custodia, quali guinzagli, briglie e simili e,
in caso di necessità, anche di ulteriori dispositivi, quali museruole ed
assimilabili, atti ad assicurare in modo certo l’inoffensività dell’animale nei
confronti dei cittadini.
2. Deve essere,
inoltre, garantita, la nettezza degli spazi percorsi provvedendo alla raccolta
ed al relativo smaltimento conforme, delle deiezioni o di altre evacuazioni
prodotte dall’animale, curando la tempestiva pulizia dell’area
insudiciata.
3. Chiunque viola
le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da €. 100,00 ad €. 250,00.
Art. 15 - Aree
verdi.
1. Nei giardini,
parchi e nelle aree verdi pubbliche è vietato cogliere i fiori dalle aiuole,
strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante o alle siepi.
2. E’ vietato
entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata al
pubblico passaggio e segnalata da apposita tabellazione; è, inoltre, vietato
transitare o sostare con veicoli a motore se privi di autorizzazione.
3. Fuori dei casi e
dei luoghi autorizzati, è vietato allestire tavoli, panche o altre attrezzature
per consumare alimenti, organizzare feste ed eventi, accendere fuochi o
bracieri come pure accamparsi od utilizzare panchine ed altri elementi di
arredo in maniera non adeguata per sdraiarsi o coricarsi.
4. Chiunque viola
le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da €. 100,00 ad €. 200,00.
TITOLO III PROCEDURA RELATIVA
ALLE SANZIONI
Art. 16 - Procedura
per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Ferma restando
la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma
dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni di
accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi di cui al presente
Regolamento sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale di
Siracusa.
2. Ai sensi del
combinato disposto dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000
n.267 le violazioni alle norme del
presente regolamento sono assoggettate alle sanzioni da esso previste secondo
la procedura di cui alla Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive
modificazioni. In particolare la sanzione amministrativa pecuniaria è graduata
nel rispetto dei limiti edittali previsti, tenuto conto della gravità della
violazione, ed è ammesso, ai sensi dell’articolo 16 della L. 689/81, il
pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione
prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del
minimo edittale previsto.
3. Quando una
violazione del regolamento sia riferita anche a comportamenti sanzionati da
norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma
speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa
stabilite, salvo che la violazione configuri anche la lesione di un bene
giuridico diverso rispetto a quello tutelato dalla norma speciale, nel qual
caso si applica anche la sanzione prevista dalla norma regolamentare.
4. In caso di
ricorso e relativo rigetto dell’opposizione, ai sensi dell’art. 18 della L.
689/81, l’organo competente a decidere, nel motivare le ragioni della decisione
ridetermina la sanzione, in base al predetto principio di commisurazione della
gravità del fatto, entro i limiti edittali stabiliti per la violazione.
5. Qualora la
violazione sia connessa con l’esercizio di un’attività soggetta ad
autorizzazione od atto equipollente trovano applicazione le disposizioni del
TULPS e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Ai sensi
dell’articolo 20 della legge sulla depenalizzazione 689 del 1981 le cose che
servirono o furono destinate a commettere la violazione possono essere
confiscate così come è sempre obbligatoria la confisca delle cose che ne
costituiscono il prodotto se appartengono all’autore della violazione.
7. Gli oggetti
passibili di confisca vengono sottoposti a sequestro come previsto
dall’articolo 19 della L. 689/81.
TITOLO IV NORME FINALI
Art. 17 -
Abrogazioni e disposizioni finali.
1. Sono abrogati il
precedente Regolamento di Polizia Urbana ed ogni altra norma che, contenuta in
regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all’entrata in vigore del presente
regolamento, sia in contrasto con lo stesso.
2. Il presente
Regolamento entra in vigore il 60° giorno successivo alla scadenza della
pubblicazione all’Albo Pretorio.
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