domenica 14 giugno 2015

Comune di Siracusa VS Open Land. I consiglieri entrano in campo al 90° minuto

Siracusa, Caso Open Land: Il Comune contesta il Ctu e chiederà al Consiglio di portare la vicenda alla Procura di PalermoNon è bello entrare in campo al novantesimo minuto di una partita che segna un risultato parziale nettamente sfavorevole ma in ballo c'è il futuro della nostra città e provarci è un obbligo morale.
La partita è quella che si gioca sul campo giudiziario tra il Comune di Siracusa e la società Open Land che ha già incassato la sentenza di accoglimento dell'istanza di risarcimento dei danni patiti a seguito di presunti ritardi ed illeciti amministrativi legati alla realizzazione del centro commerciale in viale Epipoli.
Il Perito nominato dal Giudice ha quantificato in 20 milioni il danno subito dalla società e  in data 18 Giugno è atteso il giudizio di ottemperanza al pagamento.
In altre parole ,il giudice prenderà atto della perizia e ordinerà il commissariamento del settore Ragioneria del Comune di Siracusa affinché sia eseguito il pagamento delle somme dovute alla Open Land anche a condizione di mandare in dissesto il comune.    

Perché il consiglio comunale entra in gioco e a che titolo?
Tredici consiglieri comunali della maggioranza vengono a conoscenza del contenuto di una lettera riservata del 13 Aprile 2015 con la quale il difensore del Comune , Avv. Nicolò D'Alessandro, informa il Sindaco circa il comportamento dubbio delle parti e del CTU e lo invita a valutare l'opportunità di rivolgersi ad un penalista per accertare se si ravvisano elementi penalmente rilevanti da sottoporre all'attenzione della Procura della Repubblica.

 I tredici consiglieri presentano, quindi,  una mozione che viene discussa nella seduta del consiglio comunale del 11 Giugno e , dopo una serie di opportune modifiche , viene approvata con venti voti favorevoli e tre astenuti.  La mozione impegna il Sindaco e la Giunta ad intraprendere ogni  utile iniziativa, anche informando e trasmettendo tutti gli atti agli organi competenti ritenuti idonei in materia giurisdizionale,  a tutela degli interessi dei cittadini Siracusani , affinché si verifichi quanto esposto dall’Avvocato Nicolò D’Alessandro con la lettera del 13/04/2015.

 
Partecipare a questa difficile partita al novantesimo minuto è stato per me un atto dovuto, un dovere morale. Dopo aver appreso dal documento dei tredici ,e dalla documentazione fornita dall'ufficio di presidenza,  delle perplessità di carattere penale espresse dal legale dell'ente sulla vicenda Open Landi , ho votato senza esitazione la mozione anche con l' auspicio che il giudice del CGA di Palermo tenga conto delle preoccupazioni del consiglio comunale e conceda alla città di Siracusa i tempi supplementari, durante i quali, talvolta, accadono miracoli.
 


 
 
lettera del 13 Aprile dell' Avv. Nicolò D'Alessandro al Sindaco di Siracusa
"nella vicenda in esame ,come emerge dall'allegato relazione, ed anche dal ricorso amministrativo avanti la suprema Corte di Cassazione già trasmessa ,emergono una serie di profili che non è agevole valorizzare in seno al processo amministrativo, in quanto il Giudice amministrativo non è “attrezzato” per rilevare appieno alcune incongruenze come, ad esempio, il deposito in giudizio di documenti pretesamente di data certa, ovvero i comportamenti apparentemente equilibrati ed irrispettosi del principio del contraddittorio tenuto dal C.T.U.
Pur tuttavia la tutela esterna degli interessi dell'amministrazione nel processo amministrativo può essere richiesto esclusivamente all'autorità giudiziaria penale, la quale può valutare se le parti e l'ausiliario del giudice abbiano utilizzato metodi non ortodossi-i primi, non rispettosi del giuramento-il secondo, così tradendo il fine precipuo di ogni giusto processo che, per non ridursi ad un mero simulacro e costituire il mezzo corretto per l'individuazione di eventuali responsabilità con i conseguenti e connessi risarcimenti, deve fondarsi su prove certe correttamente valutate sia dal punto di vista legale che dal punto di vista tecnico contabile.
Trattandosi, tuttavia, di valutazioni in massima parte estranee alla mia sfera di competenza professionale, nel rimetterle la documentazione allegata, la invito a valutare se ritiene il caso di sottoporre ad un collega specialista del settore le vicende sopra narrate allo scopo di accertare se nelle medesime possono ravvisarsi elementi rilevanti da sottoporre all'approfondimento della giurisdizione penale.”


 
Rilievi dell' Avv. Nicolò D'Alessandro sulla relazione del CTU.

Nella sua memoria il difensore del Comune ha evidenziato che il CTU ha riconosciuto il:

-danno per la riprogettazione ed adeguamento del progetto iniziale per un importo di euro 1.880.000,00, con stima effettuata esclusivamente sulla base di un criterio forfettario, senza che fosse fornita la prova che tale danno sia stato effettivamente subito, non essendo stato provato alcun pagamento;

-il danno per le penali, pari ad euro 4.000.000,00 è stato riconosciuto sulla base di un atto di transazione tra la società Emmea s.r.l. e la società R. D. G., acquisito irritualmente dal C.T.U. e del tutto estraneo al contratto di appalto tra Open Land ed RDG, con cui si è proceduto a delle compensazioni, senza, quindi, alcun effettivo pagamento;

-il danno derivante dall’aumento dei costi di costruzione nel periodo considerato, pari ad euro 5.000.000,00, è stato riconosciuto sulla base di una stima tecnica dei maggiori costi, comparando il prezzo dedotto in contratto di appalto ad un prezzo teorico, senza che sia stato provato l’effettivo maggiore costo;

-il danno derivante da lucro cessante per la mancata percezione dei canoni di locazione degli esercizi commerciali e delle relative somme per oneri condominiali, pari ad euro 1.755.146,17, è stato riconosciuto dal C.T.U. sulla base delle candidature di locazione allegate in copia alla relazione del C.T.P., per un periodo nel quale non doveva essere corrisposto alcun canone  e tantomeno somme per oneri condominiali, rientrando il periodo in questione nella durata di costruzione del centro commerciale e non essendo a tutt’oggi ancora acquisita l’agibilità dei locali;

-il danno emergente derivante alla società dalla perdita dei finanziamenti bancari, revocati o negati in seguito del ritardato rilascio della concessione, pari a euro 6.888.000,00 è stato riconosciuto dal CTU sulla scorta della sola nota della Beretta & Partners riferita all’asserita revoca di un finanziamento in leasing di euro 30.000.000,00 (per un immobile che finito sarebbe complessivamente costato la metà, ovverosia circa 15.000.000,00), contratto di leasing che sul piano delle scelte imprenditoriali appare molto discutibile, nonché per il semplice fatto che la società, per tale ragione, abbia dovuto fare ricorso a capitale proprio per euro 6.800.000,00

Nessun commento:

Posta un commento